CARTA DOCENTE E PRECARI: VINTO IL RICORSO
- andreaballi3
- 10 mag 2024
- Tempo di lettura: 2 min

Promosso dalla sede Cobas Scuole di Pistoia era stato presentato da 22 docenti precari: il Ministero della Istruzione dovrà erogare nella carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione 500 euro per ogni anno di servizio
PISTOIA. A seguito di un ricorso per 22 docenti promosso dalla sede dei COBAS Scuola di Pistoia, con il patrocinio dell’avv. Daniela Breschi il Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro con sentenza n. 163/2024 pubbl. il 10/05/2024) ha riconosciuto il diritto rivendicato dai ricorrenti – docenti precari – all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 condannando il Ministero dell’Istruzione ad accreditare ad ognuno di loro l’importo di € 500,00 per ogni annualità di servizio svolto.
Nella motivazione il Giudice richiama la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Ordinanza causa C-451/21) che ha stabilito che le prescrizioni enunciate nell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico e conformemente all’articolo 1, comma 121 della l. n. 107/2015, il bonus, versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro e quindi va riconosciuto anche ai precari, che svolgono esattamente le stesse funzioni dei colleghi di ruolo.
In buona sostanza la Corte Europea, con pronuncia che, come giustamente osserva il Giudice, ha dichiarato che il mancato riconoscimento del bonus ai docenti a tempo determinato precari è discriminatorio, perché in contrasto con la clausola 4 che vieta, appunto, l’applicazione di trattamenti differenziati tra i lavoratori solo per il fatto di avere o meno un contratto a termine.
Accertato il contrasto della normativa nazionale (la l. n. 107 che riserva il beneficio ai soli docenti di ruolo) il Giudice la deve disapplicare nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo, perché in contrasto con le norme del diritto eurounitario, che prevalgono sul diritto interno e, di conseguenza, deve riconoscere il diritto anche ai docenti precari, che sono in una condizione del tutto assimilabile a quella dei docenti di ruolo.
Fatte tali premesse il Tribunale di Pistoia ha condannato il Ministero dell’Istruzione a costituire in favore dei ricorrenti la Carta elettronica con le modalità di cui ai regolamenti vigenti (DPCM 28.11.2016) o con modalità analoghe con accredito delle rispettive somme di € 500,00 per ogni anno di servizio.
COBAS SCUOLA PISTOIA
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